LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Il 3 agosto 2017 è entrato in vigore il codice del terzo settore.

Obiettivo della riforma è assoggettare tutti gli enti del terzo settore ad uno stesso Codice, che abroga e sostituisce una serie di normative eterogenee e frammentarie (come ad esempio la legge sul volontariato n. 266/1991 o la legge sulle associazioni di promozione sociale n. 383/2000, ecc..).

Nell’ambito del Codice il regime giuridico è poi differenziato a seconda del tipo di ente del terzo settore (ETS) che viene in rilievo e cioè:

  • organizzazioni di volontariato, ODV (artt. 32 – 34);
  • associazioni di promozione sociale, APS (artt. 35 – 36);
  • enti filantropici (artt. 37 – 39);
  • imprese sociali (art. 40).

Regole ad hoc sono inoltre previste per le cosiddette reti associative, che si caratterizzano in quanto accorpano numerosi enti del terzo settore su scala regionale.

Si segnalano almeno una serie di istituti meritevoli di approfondimento.

Anzitutto si rafforza, sia pur con strumenti diversi, la tutela dei Volontari che passa attraverso il contrasto allo sfruttamento del loro lavoro: a tal proposito, tutti gli enti dovranno tenere un registro con i nomi dei Volontari che vi fanno parte; la qualifica di Volontario è incompatibile con ogni forma di lavoro subordinato e, in più, viene formalmente istituito il divieto di rimborso forfettario delle spese da loro sostenute che, opportunamente rendicontate, saranno restituite entro i limiti previsti.

Con il Codice del Terzo Settore d’ora in avanti tutti gli enti del Terzo Settore risulteranno iscritti in un unico Registro, il cd. Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) distinto per sezioni (ODV, APS, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, altri enti del terzo settore) istituito presso il Ministero del Lavoro e detenuto su base regionale. Con l’iscrizione nel RUNTS l’ente che ne fosse sprovvisto acquista la personalità giuridica.

Il riordino del settore, inoltre, consente alle amministrazioni pubbliche di coinvolgere gli enti del terzo settore attraverso forme di “co-programmazione” e “co-progettazione” e stipulare con gli enti convenzioni per servizi o attività di interesse generale. A questo proposito, in tema di trasporto sanitario di emergenza e urgenza l’art.57 prevede la possibilità dell’affidamento, in via prioritaria, dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza alle organizzazioni di volontariato in possesso di determinati requisiti, già oggetto di prime applicazioni da parte della giurisprudenza amministrativa.

Croce Rossa e il Codice del Terzo settore: natura giuridica e regime applicabile

Tra le novità introdotte che hanno coinvolto direttamente l’Associazione della Croce Rossa Italiana si segnala il passaggio da Associazione di Promozione Sociale a Organizzazione di Volontariato (con la modifica degli artt. 1 e 1-bis del D.Lgs. n. 178/2012), cui consegue che:

  • all’Associazione della Croce Rossa e ai Comitati territoriali CRI si applicano le regole sulle ODV previste dagli artt. 32 – 34 sulla denominazione sociale, il numero minimo di iscritti, le risorse, l’ordinamento ed amministrazione; 
  • una volta che entrerà in vigore in RUNTS la Croce Rossa e i Comitati territoriali CRI verranno iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore nell’apposita sezione riservata alle organizzazioni di volontariato.

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